Articolo 1) – Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, una Fondazione denominata “DIÀ CULTURA”. La Fondazione può richiedere in ogni momento il riconoscimento giuridico.

Articolo 2) – Sede

La Fondazione ha sede in Roma in via della Maglianella n. 65/E-H. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e sedi secondarie sia in Italia che all’estero.

Articolo 3) – Scopi

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, con lo scopo di proporre e realizzare la formazione, la ricerca, la promozione, la divulgazione di attività culturali tendenti alla valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio storico, artistico e ambientale nazionale. A tal fine la Fondazione potrà:
  • patrocinare, promuovere e organizzare convegni, seminari, corsi di studio e di formazione e simili attinenti i fini istituzionali della Fondazione;
  • sviluppare la diffusione e l’implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative e crowdsourcing ecc.);
  • realizzare e attuare attività formative e didattiche, workshop e seminari specialistici, ricerche sia in ambito culturale, sia tecnico, artigianale, scientifico, anche relativamente alla gestione e alla cura dei beni culturali (e delle istituzioni ad essi connesse);
  • curare la realizzazione di volumi, prodotti informatici attinenti alle attività succitate, nonchè la diffusione degli stessi;
  • organizzare, progettare e realizzare attività formative e didattiche;
  • curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, lo sviluppo di funzioni avanzate di gestione, ricerca e consultazione di archivi digitali, la conservazione sostitutiva di documentazione e archivi cartacei;
  • ideare e organizzare la diffusione e la distribuzione di materiale tecnico, divulgativo e conoscitivo, di contenuto e carattere culturale su qualsiasi supporto cartaceo o multimediale;
  • curare, allestire, organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi culturali, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari, finalizzate alla diffusione della scienza, della tecnica, della cultura, delle arti, dei mezzi di comunicazione e diffusione;
  • organizzare, direttamente o indirettamente, corsi di approfondimento culturale e professionale;
  • istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Enti e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;
  • gestire librerie, musei, mostre, convegni e altre eventuali tipologie di strutture connesse agli scopi della Fondazione;
  • praticare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra.
  • Al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, nonché tutti gli atti e operazioni ritenuti necessari e/o opportuni. La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più adeguato accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall’art. 31 c.c.

    Articolo 4) – Patrimonio

    Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione acquisito da atto costitutivo pari ad Euro 120.800,00 (centoventimilaottocento virgola zero zero). Detto patrimonio potrà essere incrementato e alimentato da beni di qualsiasi natura che potranno essere acquistati in seguito ad economia di amministrazione ovvero per effetto di lasciti, oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni a favore della Fondazione, nonché da ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati. Il patrimonio, le risorse e le entrate della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi. Il Consiglio Direttivo provvederà all’investimento, alla gestione e alla destinazione del patrimonio, del denaro o di altri doni che appartengono alla Fondazione o che perverranno alla stessa nel modo che riterrà più opportuno e redditizio. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dal quale dovranno, in particolare, risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

    Articolo 5) – Organi

    Sono organi della Fondazione:
    • il Presidente della Fondazione
    • il Consiglio Direttivo
    • il Presidente del Consiglio Direttivo
    • il Segretario
    • il Comitato Scientifico
    • il Collegio dei Revisori dei Conti
    REQUISITI DI ONORABILITÀ I componenti degli organi devono essere scelti fra i cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile; siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

    Articolo 6) – Presidente della Fondazione

    Il Presidente della Fondazione, eccettuato quello nominato nell’atto costitutivo, viene nominato dal Consiglio Direttivo. La carica di Presidente della Fondazione dura tre anni e può essere rinnovata. Il Presidente della Fondazione ha la funzione di rappresentanza esterna e di sovrintendenza della Fondazione; partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico pur non avendo diritto di voto, esprime pareri, indicazioni e suggerimenti. In rappresentanza della Fondazione e su delibera del Consiglio Direttivo sottoscrive e pone in essere specifici atti

    Articolo 7) – Consiglio Direttivo

    Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri che durano in carica per 4 anni e possono essere rieletti. Il primo consiglio è nominato nell’atto costitutivo. In caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno alla sua sostituzione. In caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, di tutti i componenti ovvero di due componenti, il Consiglio Direttivo uscente è tenuto, in ogni caso, a nominare il nuovo Consiglio Direttivo. In tali ipotesi, la mancata nomina del nuovo Consiglio Direttivo è causa di scioglimento della Fondazione. Il Consiglio Direttivo, oltre a svolgere il ruolo di supporto all’opera del Presidente del Consiglio Direttivo, cura l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie. Al Consiglio Direttivo, inoltre, spettano: a) la predisposizione e l’approvazione del bilancio consuntivo; b) l’elezione tra i suoi membri del Presidente che dura in carica 4 anni e può essere confermato; c) la nomina del Presidente della Fondazione; d) la nomina del segretario e la sua sostituzione che può avvenire per qualunque causa; e) la nomina dei membri del Comitato scientifico e del Collegio dei Revisori, con le relative retribuzioni; f) la nomina di procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, con quelle attribuzioni e retribuzioni che richiederà il caso; g) la deliberazione in merito allo scioglimento della Fondazione; h) la modifica dello Statuto della Fondazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta ogni 6 mesi. Il Consiglio dovrà in ogni caso riunirsi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente del Consiglio Direttivo o la maggioranza dei membri. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata da spedirsi almeno 10 giorni liberi prima della data fissata ovvero tramite telefax ed e-mail inoltrati almeno 8 giorni prima della data stessa. In caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione. La convocazione deve indicare luogo e ora della riunione e contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. É ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio Direttivo e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso. Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. Per le delibere relative alle modifiche dello scioglimento della Fondazione, occorre il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio Direttivo meno uno. Le decisioni devono essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

    Articolo 8) – Presidente del Consiglio Direttivo

    Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario o opportuno; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento adeguato riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni al Presidente del Consiglio Direttivo o anche a uno o più membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può designare inoltre un Vice Presidente del Consiglio Direttivo che sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento.

    Articolo 9) – Segretario

    Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Il segretario può essere uno dei membri del Consiglio Direttivo ovvero persona esterna a quest’ultimo. Ha il compito specifico di dare attuazione ed esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, di supportare il Presidente del Consiglio Direttivo nella redazione e conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo, nonchè alla tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio annuo.

    Articolo 10) – Collegio dei Revisori dei Conti

    La revisione contabile della Fondazione è affidata al Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal Presidente e da due componenti effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo. Ciascun Revisore può essere nominato senza limiti di tempo ovvero a tempo determinato. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur non avendo diritto di voto.

    Articolo 11) – Comitato Scientifico

    Il Comitato Scientifico è costituito da esperti e nominati dal Consiglio Direttivo e nel numero stabilito da quest’ultimo. Esso elegge nel suo seno il Presidente. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica di membro del Comitato Tecnico–Scientifico è compatibile con le altre cariche e, in particolare, con la carica di membro del Consiglio Direttivo. La nomina a membro del Comitato Tecnico-Scientifico deve essere, in questo ultimo caso, assunta con l’astensione dell’interessato. Il Comitato si riunisce presso la Sede sociale o altro luogo idoneo indicato dal Presidente su convocazione dello stesso Presidente tramite raccomandata A/R, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata ovvero tramite telefax ed e-mail, inoltrati almeno 8 (otto) giorni prima della data stessa. In caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione. La convocazione deve indicare luogo e ora della riunione e contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. É ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente della Fondazione. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità dei voti, decisivo è il voto del Presidente del Comitato. Il Comitato Tecnico-Scientifico: identifica e propone al Consiglio Direttivo programmi di lavoro e ricerca; segue lo sviluppo dei progetti stessi; elabora i programmi di convegni, mostre, corsi, seminari e simili; esamina preventivamente, con parere vincolante, gli elaborati destinati alla pubblicazione o alla divulgazione in genere ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo che coinvolgono il nome della Fondazione; assiste e offre consulenza al Comitato Direttivo in ordine ad ogni questione tecnico-scientifica afferente gli interessi della Fondazione che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno portare alla sua attenzione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni che possono operare disgiuntamente ma in modo coordinato.

    Articolo 12) – Verbali

    I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono raccolti in ordine cronologico.

    Articolo 13) – Retribuzioni delle cariche sociali

    Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo che per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno diritto al compenso per lo svolgimento della propria attività, come determinato dal Consiglio Direttivo. Chi è investito di una carica sociale prevista dal presente Statuto ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi affidati.

    Articolo 14) – Esercizio finalziario, bilancio consuntivo e bilancio preventivo

    L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio Direttivo presenta al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno precedente, la nota integrativa e la relazione alla gestione (che illustra l’attività svolta nell’anno precedente, i fatti salienti verificatisi e le prospettive future). Entro lo stesso termine vengono presentate le eventuali variazioni al bilancio preventivo dell’anno in corso. Il bilancio, la nota integrativa, la relazione del Presidente, nonchè le variazioni al bilancio preventivo devono essere consegnati al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte del Consiglio stesso. Il bilancio preventivo del nuovo esercizio viene presentato al Consiglio Direttivo entro il 28 (ventotto)0 febbraio di ogni anno. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione del Presidente del Consiglio Direttivo, da una nota tecnica sulle attività redatta dal Presidente del Comitato Scientifico, e da una relazione del Collegio dei Revisori.

    Articolo 15) – Durata, scioglimento, liquidazione

    La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. La Fondazione si scioglie con delibera del Consiglio Direttivo: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all’art. 27 c.c. La Fondazione si scioglie altresì nel caso previsto nel precedente art. 6. Nel caso di scioglimento, il patrimonio di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso si addivenisse, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato all’assegnazione di borse di studio e o formazione, al finanziamento di attività culturali o scientifiche con erogazione di Fondi a finalità vincolata, o a Fondazioni o altri enti non profit aventi medesime finalità.

    Articolo 16)

    Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.